Le tariffe di distribuzione

Tariffe in vigore per l’anno 2026

Con la Delibera 574/2025/R/gas “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l’anno 2026” l’ARERA ha determinato (riportandone i valori nelle tabelle allegate) le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale e le opzioni tariffarie gas diversi, per l’anno 2026.

Con la Delibera 588/2025/R/com “Aggiornamento, dal 1° gennaio 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito ai bonus sociali, al TIVG e alle componenti RTTG” ARERA approva per il primo trimestre del 2026 i valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1 nonché i valori del bonus gas ordinario (CCG), come riportati nella tabella allegata.

I valori della componente tariffaria UG3, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.

I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2025, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 281/2025/R/com sono confermati.

I valori della componente tariffaria UG2K approvati con Delibera 134/2023/R/com “Aggiornamento, dal 1 aprile 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni in merito al TIVG. Disposizioni urgenti in merito al bonus elettrico e gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Modifiche alla RTDG” rimangono validi anche per il 2026.

I valori della componente tariffaria UG2C approvati con Delibera Delibera 126/2025/R/gas” rimangono validi anche per il 2026.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili alla pagina Tariffe distribuzione e misura del sito di ARERA.

In ottemperanza all’articolo 6 della delibera 427/2015/R/GAS dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, si segnala che dal 1° ottobre 2016, l’altitudine utilizzata ai fini del calcolo del coefficiente Kp di cui all’articolo 6, comma 2, della RTDG, per i punti di riconsegna gestiti a pressioni relative minori o uguali a 0,025 bar e dotati di apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni standard di temperatura e caratterizzati da un differenziale di altitudine tra i medesimi punti di riconsegna e il punto di riferimento convenzionale superiore a 150 m, è l’altitudine media per fascia altimetrica.

Si segnala, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 12.3.1 “Fatture relative al servizio di distribuzione” del Codice di rete tipo, che Molise Gestioni  effettua la “ripartizione dei consumi fra due anni termici” tramite il metodo del “pro quota die” ex provvedimento Cip n.24/88.